CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE

1. DEFINIZIONI

1.1 I seguenti termini avranno il significato di seguito indicato ed attribuito a ciascuno di essi restando inteso che, a seconda del contesto, gli stessi potranno essere riportati in forma singolare ovvero plurale:

1.1.1. "Accettazione": l’esito positivo delle prove e delle verifiche di ciascuna Attrezzatura (che include a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica dimensionale dei componenti ed il rispetto del tempo ciclo richiesto), come attestato dal Protocollo di Accettazione;

1.1.2. “Appaltatore”: il soggetto che sottoscrive le presenti Condizioni generali;

1.1.3. “Attività”: le attività relative alla nuova progettazione, fabbricazione, installazione di Attrezzature e/o modifica di una Attrezzatura già realizzata secondo quanto previsto in ciascun specifico Ordine di Acquisto;

1.1.4.“Attrezzatura”: means Cultraro Automazione Engineering S.r.l.;

1.1.5. “Condizioni Generali”:”: le presenti Condizioni Generali per la realizzazione di Attrezzature dall’Appaltore in favore di Cultraro tramite l’emissione di specifici Ordini di Acquisto aventi ad oggetto le Attrezzature ivi individuate;

1.1.6. “Conferma d’Ordine”: il documento emesso dall’Appaltatore con il quale quest’ultimo accetta l’Ordine di Acquisto emesso da Cultraro e le condizioni ivi stabilite;

1.1.7. “Date di Consegna”: indica i termini di consegna e di installazione delle Attrezzature e della campionatura indicate nell’Ordine di Acquisto di riferimento che l’Appaltatore si impegna a rispettare restando inteso che tali termini sono da considerarsi essenziali;

1.1.8. “Documentazione Tecnica dell’Appaltatore”: tutta la documentazione richiesta dalle Norme di Legge di volta in volta applicabili relativa alla progettazione, allo sviluppo e fabbricazione dell’Attrezzatura, nonché la documentazione tecnica relativa al progetto dell’Attrezzatura e le istruzioni tecniche di uso e manutenzione dell’Attrezzatura;

1.1.9. “Documentazione Contrattuale”: tutta la documentazione contrattuale inerente le Attrezzature comprensiva a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) delle Specifiche di Progetto Cultraro; (ii) della Documentazione Tecnica dell’Appaltatore; (iii) dell’Ordine di Acquisto;;

1.1.10. “Giorno”: ogni giorno di calendario;

1.1.11. “Informazioni Condifenziali”: si intende qualsiasi informazione (ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo diritti di proprietà industriale, capitolati, metodologie, strumenti, banche dati, specifiche tecniche di prodotto, documenti, processi, proiezioni, stime e dati, disegni, modelli, campioni, know-how, software, tecnologie, segreti industriali e invenzioni, prototipi e strumenti di ogni tipo, nonché tutte le altre informazioni, esperienze e conoscenze messe a punto nell’ambito aziendale della Società, di cui verrà a conoscenza nel corso delle trattative, dell’esecuzione dell’Ordine di Acquisto e delle visite aziendali, ivi comprese le notizie relative alla composizione dei prodotti, agli impianti, ai mezzi di produzione e agli altri beni aziendali nonché all’organizzazione della produzione e dell’azienda, ai servizi resi dalla società, alle iniziative commerciali e alla clientela, alla gestione e all'andamento della Società, ai rapporti con i terzi e così via) - anche se non espressamente qualificata come “confidenziale” divulgata da Cultraro all’Appaltatore per l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto, sia in forma orale che scritta da direttori, impiegati, consulenti e rappresentanti di Cultraro, o che sia stata acquisita o verrà acquisita dall’Appaltatore in qualsiasi modo prima o durante l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto, così come ogni opinione, report, commento, analisi, studio, interferenza, riassunti e/o deduzioni o ogni altro documento predisposto da Cultraro o dai suoi consulenti che in qualsiasi modo contenga o rifletta le Informazioni Confidenziali. Le Informazioni Confidenziali o che siano state preparate o predisposte sulla base di tali Informazioni Confidenziali;

1.1.12. “Livello Standard di Produzione”: livello standard di produzione che l’Attrezzatura deve assicurare durante la sua vita operativa dopo la sua installazione presso Cultraro, secondo quanto indicato nelle Specifiche di Progetto Cultraro (pz/h ed efficienza), fermo restando il superamento del Protocollo di Accettazione;

1.1.13. “Norma di Legge”: complessivamente, anche se non espressamente richiamate, tutte le disposizioni di legge e regolamentari secondo la disciplina, tempo per tempo vigente durante il periodo di esecuzione dell’Ordine di Acquisto, ivi incluse le Norme Giuslavoristiche e Ambientali;

1.1.14. “Norme Giuslavoristiche e Ambientali”: qualsiasi disposizione di legge e regolamentare in vigore all’atto di sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto, secondo la disciplina tempo per tempo in vigore durante la sua esecuzione, riguardante: (i) la sicurezza sul lavoro e gli infortuni di cui al T.U sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni previsione prevista dall’ordinamento giuridico ancorché riguardante il rapporto tra l’Appaltatore e le risorse dallo stesso impiegate nell’esecuzione dell’Ordine di Acquisto; (ii) la normativa ambientale e di prevenzione dell’inquinamento causato da attività industriali T.U. ambiente D.L.gs. 152/2006;

1.1.15. “Ordine di Acquisto”:”: l’ordine scritto, di cui formano parte integrante e sostanziale le Condizioni Generali unitamente alla Documentazione Contrattuale, emesso da Cultraro ed accettato dall’Appaltatore tramite l’invio di una Conferma d’Ordine.
Ciascun Ordine di Acquisto indicherà le pattuizioni contrattuali specifiche ovvero i termini e le condizioni applicabili in relazione ad una determinata Attrezzatura. In particolare, ciascun Ordine di Acquisto indicherà: (i) la descrizione sintetica dell’Attrezzatura richiesta; (ii) l’offerta di riferimento dell’Appaltatore ed eventuali altre condizioni tecnico economiche applicabili; (iii) le Date di Consegna; (iv) il riferimento alle presenti Condizioni Generali; (iv) il richiamo ad ulteriore Documentazione Contrattuale applicabile. In caso di difformità tra le previsioni delle Condizioni Generali e quelle contenute nell’Ordine di Acquisto, prevarranno queste ultime;

1.1.16. “Ordine di Modifica”: l’ordine scritto che espressamente riguarda la modifica di un precedente Ordine di Acquisto emesso da Cultraro nei confronti dell’Appaltatore che va ad emendare/sostitutire l’Ordine di Acquisto richiamato e che dovrà essere accettato dall’Appaltatore tramite l’invio di una Conferma d’Ordine In caso di difformità tra le previsioni delle Condizioni Generali e quelle contenute nell’Ordine di Modifica, prevarranno queste ultime;

1.1.17. “Parte/i”: Cultraro e l’Appaltatore collettivamente ovvero singolarmente in funzione del contesto;

1.1.18. “Protocollo di Accettazione”: documentazione tecnica con specifica delle modalità di accettazione e prova dell’attrezzatura oggetto del contratto di fornitura.

1.1.19. “Società” e/o “Cultraro”:Cultraro Automazione Engineering S.r.l.;

1.1.20. "Specifiche di Progetto Cultraro”: tutta la documentazione predisposta da Cultraro e messa a disposizione dell’Appaltatore che quest’ultimo deve rispettare per la realizzazione dell’Attrezzatura e relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di una specifica Attrezzatura a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, specifiche tecniche e qualitative, schemi piani, procedure, linee guida, i criteri standard di progettazione e costruzione, le dimensioni, la documentazione di progetto inerente la configurazione generale dell’Attrezzatura, adattamenti tecnici progettati da Cultraro ai fini dell’inserimento dell’Attrezzatura nel proprio processo produttivo, capitolato, anonchè le procedure e le prescrizioni inerenti il controllo e la verifica della conformità delle Attrezzature.


2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali, unitamente all’Ordine di Acquisto di riferimento ed alla Documentazione Contrattuale, stabiliscono i termini e le condizioni che disciplinano le Attività svolte dall’Appaltatore per la realizzazione e/o modifica di Attrezzature come meglio descritto in ciascun specifico Ordine di Acquisto.

2.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano agli Ordini di Acquisto aventi ad oggetto realizzazione e/o modifica di una Attrezzatura progettata sulla base delle Specifiche di Porgetto Cultraro.

2.3 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni rapporto instaurato tra Cultraro e l’Appaltatore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse da parte dell’Appaltatore.
Restando inteso che lo stesso si applicherà quindi sia rispetto ad Ordini di Acquisto precedentente emessi e le cui Attività non si sono ancora esaurite, sia ad Ordini di Acquisto successivamente emessi ed accettati rispetto alla data di sottoscrizione delle Condizioni Generali.

2.4 Le presenti Condizioni Generali rappresentano l’unica fonte regolante il rapporto tra Cultrato e l’Appaltatore e sostituiscono qualsivoglia altro accordo, intesa e/o condizione concordata in precedenza dalle Parti, eventuali condizioni generali dell’Appaltatore ovvero ogni altro termine e condizione contenuto in qualsivoglia documento inviato dall’Appaltatore che pertanto deve intendersi privo di ogni validità ed effetto.

2.5 Resta infine inteso e convenuto che, in caso di difficoltà interpretativa ovvero di conflitto e/o divergenza di contenuto tra le previsioni delle Condizioni Generali e le condizioni particolari di cui allo specifico Ordine di Acquisto, prevarrà quanto stabilito da quest’ultimo.


3. VALIDITA'

3.1 Qualora qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali risultasse contraria a Norme di Legge o per qualsiasi ragione invalida, tale disposizione sarà considerata eliminata e le restanti disposizioni resteranno in pieno vigore.
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, Cultraro non si assume nessun obbligo in merito all’emissione di successivi Ordini di Acquisto per la realizzazione e/o modifica di Attrezzature, restando peraltro inteso che eventuali stime fornite da Cultraro non costituiscono nessun obbligo/impegno di acquisto in capo a Cultraro e che il Fornitore dichiara e garantisce di di aver le capacità produttiva idonea in linea con le stime fornite.


4. OBBLIGAZIONI E GARANZIE DELL’APPALTATORE

4.1 Con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto, l’Appaltatore si impegna a:

4.1.1. compiere le Attività e realizzare l’Attrezzatura, direttamente e con propria organizzazione, senza affidarla in subappalto a terzi;

4.1.2. assumere su di sé tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle Attività e/o connessi alle Attrezzature non conformi a quanto previsto dalle Norme di Legge, dall’Ordine di Acquisto di riferimento e dalla Documentazione Contrattuale;

4.1.3. compiere le Attività e realizzare l’Attrezzatura secondo le modalità convenute e contenute nelle presenti Condizioni Generali, nell’Ordine di Acquisto di riferimento, nella Documentazione Contrattuale, a regola d’arte, al prezzo pattuito, nel termine previsto dalle Date di Consegna nonché nel pieno rispetto delle Norme di Legge applicabili;

4.1.4. consegnare a Cultraro Attrezzature: (i) conformi alle Norme di Legge, alla Documentazione Contrattuale con particolare riferimento alle Specifiche di Progetto Cultraro ed ogni altra disposizione contenuta nell’Ordine di Acquisto di riferimento (ivi incluse le disposizioni in materia di documentazione di accompagnamento e consegna di ogni specifica Attrezzatura); (ii) esenti da difformità e/o vizi e/o difetti; (iii) affidabili, sicure ed idonee ad espletare le funzioni richieste per ogni specifica Attrezzatura e il relativo buon funzionamento; e (iv) assicurare che l’Attrezzatura, una volta installata presso Cultraro, rispetti il Livello Standard di Produzione;

4.1.5. rispettare le Date di Consegna indicate in ciascun specifico Ordine di Acquisto;

4.1.6. garantire il possesso delle certificazioni previste dalle Norme di Legge in vigore relative al proprio sistema di qualità, sicurezza e ambiente e a mantenere tali certificazioni per tutta la durata del rapporto contrattuale con Cultraro; nonché garantire l’accesso e la verifica delle proprie strutture e dei processi/metodi di fabbricazione e/o del sistema di controllo e di certificazione della qualità;

4.1.7. rispettare tutte le Norme di Legge ivi incluse tutte le Norme Giuslavoristiche e Ambientali;

4.1.8. porre in essere tutte le attività e/o le migliori tecniche che, benchè non previste espressamente dall’Ordine di Acquisto, sono effettuate e/o utilizzate da produttori di attrezzature analoghi all’Attrezzatura richiesta e che rappresentano appunto il miglior stato della tecnica e/o che sono parte del know how tecnico e tecnologico a disposione dell’Appaltatore e/o che si rendono necessarie per contrinuire a raggiungere o migliorare il Livello Standard di Produzione dell’Attrezzatura.

4.1.9. certificare e garantire la qualità ed affidabilità delle Attrezzature in conformità a quanto previsto dall’Ordine di Acquisto nonché a provvedere alle prove e alle verifiche delle Attrezzature nonché a rilasciare la documentazione necessaria al fine di attestare la conformità delle stesse;

4.1.10. consegnare la Documentazione Tecnica dell’Appaltatore, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il certificato di conformità delle Attrezzature, manuale montaggio, uso e manutenzione delle stesse;

4.1.11. imballare le Attrezzature e le parti delle stesse in modo idoneo (ed in ogni caso secondo le specifiche pattuite tra le Parti) ad evitare danneggiamenti agli stessi e, salvo diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, ad assumersi le spese di imballaggio nonché gli eventuali oneri derivanti da imballaggio imperfetto od inadeguato.

4.2 Con la sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto, inoltre, l’Appaltatore dichiara e garantisce quanto segue:

4.2.1. che le Attività saranno eseguite a regola d'arte e con la massima diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

4.2.2. di aver accuratamente valutato le specifiche caratteristiche qualitative, tecniche e di affidabilità delle Attività per realizzare le Attrezzature richieste da Cultraro di cui all’Ordine di Acquisto e alla Documentazione Contrattuale e, conseguentemente, di possedere idonee capacità per eseguire le Attività e realizzare l’Attrezzatura;

4.2.3. di essere in possesso, all’atto della sottoscrizione dell’Ordine, di tutte le preventive licenze e/o autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle Attività oggetto dell’Ordine di Acquisto;

4.2.4. di disporre: (i) di personale adeguato per numero, esperienza e conoscenze tecniche; (ii) di attrezzature/apparecchiature conformi ai requisiti previsti dalle Norme Giuslavoristiche e Ambientali, dotate delle caratteristiche tecniche adeguate alle specificità delle Attività ed ai luoghi di lavoro dove dovranno essere utilizzate; e (iii) di tutte le risorse, incluse quelle finanziarie, che sono necessarie per lo svolgimento delle Attività;

4.2.5. che il personale impiegato nelle Attività è (e sarà) correttamente assunto ed in regola sul piano retributivo, previdenziale e contributivo nonché assicurativo;

4.2.6. di assumere la gestione delle Attività a proprio rischio e di essere esclusivamente responsabile per le modalità di organizzazione, mediante propri mezzi e risorse, dello svolgimento delle Attività, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti di Cultraro.

4.3 L’Appaltatore si impegna al puntuale ed assoluto rispetto di tutte le disposizioni in ambito giuslavoristico riguardanti il personale della stessa impiegato, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione, nell’ambito delle Attività di cui all’Ordine di riferimento. Resta inteso che l’Appaltatore dovrà tenere manlevato ed indenne Cultraro da qualunque danno, richiesta di danno e/o pretesa a qualsivoglia titolo vantata, che possa insorgere a causa della violazione delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo e ciò anche ai sensi dell’art. 1676 cod. civile e dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni.

4.4 L’Appaltatore si obbliga a tenere manlevato ed indenne Cultraro per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante e/o connessa alla violazione delle obbligazioni e delle garanzie di cui al presente articolo da parte dell’Appaltatore stesso.


5. ISPEZIONI, CONTROLLI, PROVE ATTREZZATURA

5.1 Durante l’esecuzione delle Attività di cui all’Ordine di Acquisto, Cultraro si riserva, previa comunicazione all’Appaltatore, di verificare e valutare il corretto e puntale adempimento delle prestazioni da parte dell’Appaltatore presso gli stabilimenti dell’Appaltatore, mediante proprio personale. Resta inteso che i controlli e le verifiche di Cultraro non costituiscono accettazione rispetto a quanto realizzato e non fanno sorgere in capo all’Appaltatore alcun diritto al pagamento.

5.2 L’Appaltore dovrà effettuare tutte le prove richieste per attestare la conformità dell’Attrezzatura prima della consegna della stessa a Cultraro e dovrà consegnare la documentazione relativa al positivo superamento delle prove contestualmente alla consegna dell’Attrezzatura

5.3 Nel caso in cui Cultraro, a seguito delle verifiche e controlli di qualità di cui al presente articolo, riscontri difformità, vizi o ritardi, avrà la facoltà di applicare le penali di cui al successivo articolo 13, fatto salvo il risarcimento di ongi ulteriore danno, nonché di avvalersi delle facoltà previste dal successivo articolo 7 (consegna delle Attrezzature) e 15 (risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore).

5.4 In ogni caso, l’insorgenza di eventuali controversie tra Cultraro e l’Appaltatore, relative all’Ordine di Acquisto, non darà diritto all’Appaltatore di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni ed obbligazioni assunte con le presenti Condizioni Generali e con lo specifico Ordine di Acquisto.


6. TRASPORTO

6.1 L’Appaltatore si impegna ad effettuare il trasporto delle Attrezzature nel pieno rispetto delle Norme di Legge, in particolare della normativa doganale vigente, restando inteso che i rischi e le spese di spedizione sono a carico dell’Appaltatore sino al momento dell’istallazione delle stesse nei luoghi indicati da Cultraro, salvo diversamente specificato.

6.2 Eventuali tasse, oneri, imposte e diritti che gravano sull’Ordine di Acquisto restano in capo all’Appaltatore salvo quanto diversamente imposto dalla legge o stabilito nell’Ordine di Acquisto di riferimento.

6.3 L’Appaltatore si impegna ad adottare e far adottare ogni precauzione necessaria a preservare l’Attrezzatura durante il trasporto.

6.4 L’Appaltatore sopporta il rischio per il perimento/danneggiamento dell’Attrezzatura, anche per causa a lui non imputabile, fino al momento dell’Accettazione dell’Attrezzatura da parte di Cultraro e, anche nel caso in cui l’Attrezzatura sia conservata presso l’Appaltatore o terzi in attesa della consegna e/o dell’Accettazione.


7. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE

7.1 L’Appaltatore si impegna ad effettuare la consegna e l’installazione delle Attrezzature in conformità a quanto previsto dalle Date di Consegna di ciascun Ordine di Acquisto e secondo i termini e le modalità di consegna in esso specificate. La consegna dovrà avvenire nel luogo di destinazione indicato da Cultraro.

7.2 Qualora l’installazione fosse compresa tra le Attività a cura dell’Appaltatore, quest’ultimo provvederà ad effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui l’Attrezzatura in questione dovrà essere installata, al fine di evitare qualsivoglia intralcio o impedimento alle attività produttive di Cultraro e per assicurare che l’installazione sia effettuata nel rispetto delle Norme di Legge in particolare quelle inerenti la sicurezza, predisponendo a tal fine, d’intesa con Cultraro, apposito DUVRI, qualora richiesto dalle Norme di Legge.

7.3 Le Date di Consegna contenute nell’Ordine di Acquisto di riferimento sono vincolanti per l’Appaltatore e sono da considerarsi tassative ed essenziali per la corretta esecuzione di ciascun Ordine di Acquisto.

7.4 L’Appaltatore garantisce che l’Attrezzatura è conforme a quanto definito nell'Ordine di Acquisto di riferimento e nella documentazione di consegna dello stesso. In caso contrario, Cultraro potrà, alternativamente, a sua scelta:

  1. rifiutare la ricezione dell’Attrezzatura e chiedere che l’Appaltatore ritiri a sua spesa e rischio l’Attrezzatura fatto salvo ogni ulteriore rimedio e risarcimento;
  2. ridurre il prezzo proporzionatamente.

7.5 In caso di ritardi nella consegna dell’Attrezzatura, Cultraro avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:

  1. fissare un ulteriore termine entro il quale l’Appaltatore dovrà consegnare le Attrezzature;
  2. approvvigionarsi presso terzi fornitori, a spesa e a rischio dell’Appaltatore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione a quest’ultimo;
  3. in aggiunta ai punti (i) e (ii) applicare all’Appaltatore le penali, fatto comunque salvo il maggior danno sofferto da Cultraro in conseguenza di tale ritardo.

7.6 Resta comunque inteso che oltre alle facoltà previste dal presente articolo, Cultraro avrà diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto ai sensi dell’art. 15 (risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore).


8. ACCETTAZIONE DELL’ATTREZZATURA E PASSAGGIO DI PROPRIETA’

8.1 La proprietà delle Attrezzature si intende trasferita al momento della consegna delle stesse in favore di Cultraro.


9. PREZZO E PAGAMENTI

9.1 Il prezzo di ciascuna Attrezzatura sarà indicato nel relativo Ordine di Acquisto. Tali prezzi sono fissi e non soggetti a variazioni. Il prezzo inoltre è da considerarsi comprensivo di tutte le Attività volte alla realizzazione, consegna, installazione se prevista, verifica della Attrezzatura (a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi per assicurazione, trasporto, collaudo), del corrispettivo per il trasferimento di proprietà della Attrezzatura nonché della proprietà o del diritto di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale.

9.2 I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto previsto da ogni singolo Ordine di Acquisto ed in ogni caso il saldo del prezzo verrà corrisposto in favore dell’Appaltatore solo con l’emissione del Protocollo di Accettazione.

9.3 Resta altresì inteso che: (i) Cultraro è legittimato a compensare ogni importo riferito al corrispettivo con ogni somma dovuta, a qualsivoglia titolo anche sotto il profilo risarcitorio, dall’Appaltatore in favore di Cultraro; (ii) Cultraro ha diritto, in caso di mancato adempimento dell’Appaltatore, anche parziale, rispetto ad una qualsiasi obbligazione contenuta nelle presenti Condizioni Generali o nell’Ordine di Acquisto, di sospendere il pagamento delle somme non ancora corrisposte.


10. GARANZIA

10.1 L’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e per i vizi di qualsiasi natura, occulti e non, nonché per il corretto e buon funzionamento delle Attrezzature realizzate ed il raggiungiumento del Livello Standard di Produzione per un periodo di 24 mesi decorrenti dall’emissione del Protocollo di Accettazione da parte di Cultraro, salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine di Acquisto di riferimento.

10.2 L’Appaltatore garantisce le Attrezzature contro ogni vizio o mancanza di qualità, che sia conseguenza di un difetto di progetto, di materiali o di lavorazione.

10.3 Nel caso in cui nel predetto periodo di garanzia, Cultraro rilevasse l’esistenza di vizi/difformità delle Attrezzature, dovrà comunicarlo per iscritto all’Appaltatore entro 60 (sessanta) Giorni dalla scoperta e avrà la facoltà, a sua totale discrezione, di richiedere, alternativamente e fatto salvo qualsiasi ulteriore risarcimento del danno:

  1. l’eliminazione dei vizi/difformità riscontrate o la sostituzione dell’Attrezzatura non conforme a cura e spesa dell’Appaltatore; in tal caso il Appaltatore avrà l’obbligo di attivarsi a propria cura e spesa al fine di provvedere tempestivamente alla riparazione e/o sostituzione degli Attrezzature non correttamente funzionanti e/o affetti da vizi e/o difformità entro il termine indicato da Cultraro;
  2. la riduzione del prezzo dell’Attrezzatura non conforme e la compensazione con ogni voce di danno o costo patito da Cultraro ferma comunque la responsabilità dell’ Appaltatore per ogni richiesta risarcitoria avanzata da Cultraro in via residuale.
  3. la risoluzione per indampimento, rifiutare il pagamento di Attrezzature non conformi, oltre al risarcimento del danno.

10.4 In ogni caso di Attrezzature non conformi, Cultraro, riservato ogni proprio diritto, ivi incluso l’applicazone delle Penali.

10.5 Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse alla richiesta di eliminazione delle difettosità rilevate da Cultraro, quest’ultimo avrà la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi, a spesa e danni dell’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento di ogni costo in tal senso assunto e/o ogni danno subito.

10.6 Fatta salva l’ipotesi di eliminazione dei difetti da parte di Cultraro prevista dal presente articolo, l’Appaltatore garantisce in ogni caso che le Attrezzature riparate e/o sostituite saranno a loro volta coperte dalla medesima garanzia per un periodo di 24 mesi decorrente dalla data di accettazione dell’intervento di sostituzione o riparazione.

10.7 L’Appaltatore si impegna sin d’ora a tenere Cultraro manlevato ed indenne da ogni resposnabilità, perdità danno, lesione, costo spesa derivante e/o connessa a non conformità rispetto alle Norme di Legge (senza limitazione temporale nel caso di non conformità relative alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative) e all’Ordine di Acquisto delle Attrezzature realizzate.


11. RICAMBI

11.1 L’Appaltatore garantisce a Cultraro la fornitura di parti di ricambio e di componenti dell’Attrezzatura per 10 anni dalla data di Accettazione dell’Attrezzatura.


12. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

12.1 L’Appaltatore è esclusivamente responsabile per qualsiasi danno cagionato a Cultraro e/o a terzi per violazione delle Norme di Legge o imperizia/negligenza e per qualsiasi danno, costo e/o onere derivante e/o connesso alle Attrezzature realizzate ed ad asserite difettosità e/o non conformità degli stessi, fermo il diritto per Cultraro di procedere con la compensazione di ogni somma dovuta.

12.2 L’Appaltatore è altresì l’esclusivo responsabile di ogni infortunio o danno causato dal proprio personale a dipendenti o a beni utilizzati da Cultraro nonché a terzi e/o cose di terzi in genere intendendosi perciò Cultraro indenne e sollevato al riguardo da ogni responsabilità.

12.3 In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a tenere in ogni caso, manlevato ed indenne Cultraro da ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento di qualsivoglia natura, da chiunque avanzata nei confronti di Cultraro per gli atti o i fatti o le omissioni di cui sopra, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato dell’Appaltatore, dagli enti o da qualunque terzo in relazione all'applicazione o violazione delle Norme di Legge.

12.4 L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente – e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall’evento – ogni eventuale pretesa di terzi che sia stata avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo. Qualora terzi dovessero promuovere nei confronti di Cultraro azioni giudiziarie, l’Appaltatore sarà obbligato ad assumere a proprio carico tutti gli oneri ed ogni pregiudizio conseguente, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Cultraro informerà prontamente per iscritto l’Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

12.5 L’Appaltatore si impegna a rimborsare a Cultraro qualsiasi onere e spesa eventualmente sostenuta da Cultraro a titolo di risarcimento dei danni causati a terzi dall’Appaltatore e da questo non risarciti, autorizzando fin da ora Cultraro a trattenere l’ammontare delle spese sostenute, dalle somme dovute all’Appaltatore.

12.6 Resta comunque inteso che in caso di inadempimento delle obbligazioni cui al presente articolo, Cultraro avrà diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto ai sensi dell’art. 15.


13. PENALI

13.1 Cultraro avrà diritto di applicare all’Appaltatore le penali meglio descritte nelle Ordine di Acquisto di riferimento. L’applicazione di ciascun tipologia di penale (a titolo esemplificativio e non esaustivo per ritardo di consegna, per non conformità quantitativa/qualitativa) è cumulabile e non esclude la facoltà di Cultraro di risolvere l’Ordine di Acquisto.

13.2 In ogni caso resta fermo ed impregiudicato il diritto di Cultraro di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno oltre alle predette penali.


14. ASSICURAZIONI

14.1 Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, l’Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’Ordine di Acquisto e della garanzia una adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, al fine di assicurare i propri stabilimenti produttivi contro il rischio trasporto, consegna, installazione presso stabilimento Cultraro e collaudo, nonché i rischi furto, incendio, danneggiamento, distruzione nonché il rischio di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore al valore dell’Attrezzatura individuata nell’Ordine.

14.2 L’Appaltatore si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa RC Prodotti a totale copertura di tutti i danni derivanti e/o connessi all’Attrezzatura realizzati dall’Appaltatore a persone o cose di terzi.

14.3 Le polizze assicurative concluse dall’Appaltatore dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti di Cultraro.


15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL APPALTATORE

15.1 Fermo restando il risarcimento dei danni, Cultraro avrà diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto a mezzo di semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, con la quale Cultraro dichiari di volersi valere della clausola risolutiva espressa, qualora il Appaltatore commenta un inadempimento di quanto previsto dagli artt. 4, 7, 10, 12, 14, 17, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., 19, 20, 21, 22, delle presenti Condizioni Generali e/o i casi espressamente previsti nell’Ordine di Acquisto di riferimento e/o al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

  1. Violazione dei requisiti e/o delle caratteristiche tecniche minime stabilite dalle Norme di Legge nonché dalla Documentazione Contrattuale;
  2. Ritardo nella consegna delle Attrezzatura rispetto al Date di Consegna di cui allo specifico Ordine di Acquisto superiore 7 Giorni o al diverso termine indicato nell’Ordine di Acquisto;
  3. Qualora l’Appaltatore si sia reso indadempiente ad una delle obbligazioni di cui all’Ordine di Acquisto di riferimento e a seguito di diffida scritta da parte di Cultraro non ponga rimedio all’inadempimento contestatogli nel termine fissato da Cultraro.

16. RECESSO

16.1 Cultraro avrà facoltà di recedere da ogni Ordine di Acquisto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) Giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

16.2 Nel caso di esercizio del diritto di recesso, Cultraro sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente il corrispettivo dell’Attrezzatura consegnata o realizzata fino alla data di efficacia del recesso.

16.3 Cultraro avrà diritto altresì di recedere dall’Ordine di Acquisto, a mezzo di semplice comunicazione scritta, salve le eventuali richieste di risarcimento danni, se le condizioni patrimoniali dell’Appaltatore son divenute tali da porre in evidente pericolo l’adempimento degli impegni contrattuali assunti da quest’ultimo nonché in caso di mutamento di proprietà (ivi incluso il caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda) o del controllo societario dell’Appaltatore.


17. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

17.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere e di rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e garantisce che il proprio processo produttivo rispetta i diritti umani, i diritti del fanciullo e della donna, nonché le norme a tutela dell’ambiente ed il codice di comportamento di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e dichiara di non essere sottoposto ad alcun procedimento giudiziario ai sensi del D.L.gs. 231/2001, né di aver riportato condanne in tal senso.

17.2 La commissione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01 da parte dell’Appaltatore comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e legittimerà Cultraro a dichiarare risolto l’Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 cod. civile, fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente e/o connesso.


18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

18.1 I dati personali relativi all’Appaltatore ed acquisiti da Cultraro per l’istaurazione e l’esecuzione degli Ordini di Acquisto verrano trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi legali e contrattuali nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

18.2 I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.

18.3 Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità di Cultraro a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

18.4 Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

18.5 Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a: società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei diritti di Cultraro relativi al singolo rapporto commerciale.

18.6 Il soggetto responsabile per il trattamento dei dati personali è: l’Ufficio Amministrativo Cultraro.

18.7 I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.

18.8 L’Appaltatore relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

18.9 L’Appaltatore prende atto di quanto specificato nel presente articolo, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.


19. FORZA MAGGIORE

19.1 Nessuna delle Parti risponderà del mancato adempimento alle proprie obbligazioni derivanti dall’Ordine di Acquisto, nel caso in cui possa provare che tale inadempimento è dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento (i) che sia al di fuori del controllo della Parte che lo subisce, (ii) che, al momento della sottoscrizione degli specifici Ordini, non era ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, da detta Parte e, (iii) che non era altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo subisce.

19.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, la Parte impossibilitata ad adempiere provvederà ad informare l’altra Parte, immediatamente e per iscritto, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di detto evento, nonché dei suoi effetti.

19.3 Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna dei Prodotti incompatibile con le esigenze produttive di Cultraro, quest’ultima avrà il diritto di far realizzare l’Attrezzatura e/o parte delle Attività di cui all’Ordine di Acquisto da terzi durante il periodo in cui perdura l’evento di forza maggiore.

19.4 Nel caso in cui l’evento di forza maggiore persista per un periodo superiore ai 30 (trenta) Giorni a partire dal ricevimento del suddetto avviso, Cultraro avrà il diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto in relazione al quale si sia verificato l’evento di forza maggiore, dandone preavviso scritto all’Appaltatore, mediante lettera raccomandata, senza che alcun risarcimento sia dovuto all’Appaltatore.


20. PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

20.1 Qualora l’Appaltatore dichiara e garantisce che eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale che dovessero essere incorporati nell’Attrezzatura non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d’autore ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi e si impegna sin d’ora a mantenere manlevato ed indenne Cultraro da qualsiasi pretesa di terzi fondata sulla violazione di detti diritti.

20.2 Oltre a quanto previsto dal precendente paragrafo, l’Appaltatore nel caso in cui avesse ad utilizzare e/o incorporare nell’Attrezzatura diritti di proprietà di terzi si impegna a trasferire a Cultraro una licenza d’uso, perpetua e gratuita.

20.3 L’Appaltatore riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale (ivi inclusi a titolo esemplificativo: i capitolati, i disegni, le tabelle e qualsiasi altra specifica tecnica di cui alle Specifiche Tecniche di Cultraro) che Cultraro avesse a consegnare per la realizzazione delle Attività sono e rimangono di proprietà esclusiva di Cultraro e costituiscono oggetto di esclusiva proprietà intellettuale ed industriale di quest'ultimo. L’Appaltatore si impegna pertanto a non farne uso alcuno se non in relazione all’esecuzione dell'Ordine di Acquisto. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non limitativo si impegna:

  1. a non copiarli e/o riprodurrli tranne nel caso in cui sia necessario per l'esecuzione dell’Ordine di Acquisto;
  2. a non utilizzarli per produzioni estranee a quelle specificate nell’Ordine di Acquisto o per conto terzi;
  3. a non trasmetterli, divulgarli a terzi, o permettere che terzi ne prendano conoscenza, salvo il caso in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell’Ordine di Acquisto. In tal caso però dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta da Cultraro.

20.4 L’Appaltatore si impegna a conservare il materiale sopra indicato (così come le copie e riproduzioni dello stesso eventualmente eseguite in relazione all’Ordine di Acquisto) in buono stato, assumendosi ogni responsabilità connessa con la sua detenzione, anche per il caso di perdita o furto, ed a riconsegnarlo a Cultraro in buone condizioni una volta terminato l'uso.

20.5 L’Appaltatore si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l’Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

20.6 La violazione degli obblighi a carico dell’Appaltatore ai sensi del presente articolo darà facoltà ad Cultraro di risolvere tutti gli Ordini in corso in danno al Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, fermo restando il diritto di Cultraro al risarcimento del danno.


21. RISERVATEZZA

21.1 L’Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta di Cultraro, tutte le Informazioni Condifenziali fornite da quest'ultimo per l’esecuzione degli Ordini di Acquisto e ad utilizzare i medesimi esclusivamente per tali fini.

21.2 L’Appaltatore si impegna inoltre a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note o elaborazione di qualsivoglia atto o documento contenente le Informazioni Confidenziali.

21.3 L’Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce che le Informazioni Confidenziali verranno comunicate esclusivamente a personale che necessiti delle stesse per l’esecuzione degli Ordini di Acquisto e garantisce espressamente che detti soggetti si atterranno alla più stretta e scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo assumendosi ogni responsabilità di ogni eventuale violazione.

21.4 Anche successivamente alla conclusione delle Attività di cui dell’Ordine di Acquisto, l’ Appaltatore non sarà autorizzato né esplicitamente né implicitamente ad utilizzare in qualsiasi modo, le Informazioni Confidenziali, nonché qualunque prodotto, materiale e tecnologia realizzati durante la realizzazione delle Attività. L’Appaltatore si obbliga a richiesta di Cultraro a restituire tutte le copie e documentazione contenente le Informazioni Confidenziali o a distruggere le medesime dando conferma dell’avvenuta distruzione.

21.5 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore, salvo diversa pattuizione scritta, per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell’Ordine di Acquisto.

21.6 L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Cultraro da qualsiasi pretesa violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo per l’utilizzo di materiali o prestazioni provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spesa, anche legali ed ogni ulteriore danno conseguente.

21.7 La violazione del presente articolo darà facoltà ad Cultraro di risolvere gli Ordini di Acquisto in corso in danno dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 cod. civile.


22. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO, DI SUBAPPALTO E DEL CREDITO

22.1 L’Appaltatore non potrà cedere a terzi e/o affidare a subappaltatori, in tutto o in parte, le Attività di cui all’Ordine di Acquisto, nonché qualsivoglia diritto di credito od obbligazione da esso nascenti, salvo espressa autorizzazione scritta rilasciata da Cultraro.

22.2 L’Appaltatore altresì si impegna a non alienare, trasferire o cedere a terzi alcun credito vantato nei confronti di Cultraro e fondato sul pagamento del corrispettivo di cui a ciascun specifico Ordine di Acquisto.

22.3 In caso di inadempimento dell’Appaltatore a quanto previsto dal presente articolo, Cultraro ha il diritto di risolvere l’Ordine di Acquisto a mezzo di semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 cod. civile e dell’art. 15 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui siano stati stipulati più Ordini di Acquisto con l’Appaltatore, Cultraro portà, senza alcun pregiudizio rispetto a quanto precede, avvalersi della clausola risolutiva espressa limitatamente agli specifici Ordini di Acquisto in relazione ai quali si è verificato l’inadempimento.


23. VARIAZIONE AL TESTO

23.1 Qualsiasi modifica aggiunta o deroga alle presenti Condizioni Generali, allo specifico Ordine e alla Documentazione Contrattuale deve, pena di nullità, risultare da comunicazione scritta e accettata dalle Parti.


24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

24.1 Le presenti Condizioni Generali e ciascun Ordine di Acquisto che dovesse essere emesso da Cultraro sono regolate ed interpretate secondo la legge italiana.

24.2 Per ogni controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione riguardante le presenti Condizioni Generali e/o ciascun Ordine di Acquisto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Torino.



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